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ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Europea Operatori Polizia”, Onlus.

L’Associazione ha sede legale in Ficarazzi (Acicastello), Via S. Gregorio 10

Potranno tuttavia essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 2

FINALITA’ E SCOPI

L’Associazione è apolitica, asindacale e non ha fini di lucro.

L’Associazione ha lo scopo di tutelare tutti gli operatori di Polizia, difendendone il carattere professionale, i valori morali, sociali ed economici, promuovendo il loro continuo rinnovamento tecnico ed operativo creando anche gruppi di volontariato, protezione civile, soccorso sanitario, vigilanza ambientale, antincendio boschivo ed un corpo di vigilanza ittica.

L’Associazione, che è democratica ed indipendente si propone di stimolare nei propri aderenti lo spirito associativo, lo scambio d’idee, d’esperienze e d’apporti culturali, di favorire tra loro il confronto e di promuovere incontri e contatti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e sociali per la realizzazione e l’affermazione di un modello di principi unitari fra gli operatori di Polizia.

L’Associazione si propone, inoltre di realizzare, nei limiti consentiti dalla legge iniziative a carattere sociale intese a conseguire il miglioramento dello stato psicofisico e della qualità di vita degli associati, anche tramite la promozione d’attività sportive e forme cooperativistiche.

L’Associazione, ispirandosi a criteri di concreta solidarietà, promuove interventi di sostegno alle famiglie degli operatori defunti per motivi di servizio devolvendo, per le esigenze più immediate, un contributo economico compatibile con la responsabilità dell’Associazione stessa nonché interventi d’assistenza legale nei casi di controversie con le Amministrazioni d’appartenenza.

L’Associazione si propone altresì di editare e pubblicare riviste sociali raccogliere pubblicità per il mantenimento delle stesse.

ARTICOLO 3

DURATA

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. 

ARTICOLO 4

SOCI ADERENTI

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori gli intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari e sostenitori tutti coloro la cui domanda d’ammissione sia accettata dal Consiglio d’Amministrazione.

I soci ordinari si distinguono in “operatori”, “familiari”, e “aggregati”.

Sono soci ordinari “operatori”: tutti coloro che svolgono funzioni di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria o Pubblica Sicurezza e, più precisamente, gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale, alle Guardie Giurate; tutti coloro in possesso della tessera di Polizia Stradale rilasciate dalle competenti pubbliche amministrazioni; gli investigatori

privati, i vigili del fuoco e tutti coloro che svolgono servizio di polizia militare con grado non inferiore a quello di sergente.

Sono soci ordinari “familiari” i coniugi e i figli dei Soci fondatori ed ordinari operatori.

Sono soci ordinari “aggregati “ gli ex operatori di polizia, intesi nei termini di cui al precedente 5° comma.

Sono soci sostenitori le persone che, non avendo precedenti penali, simpatizzano per gli operatori di polizia.

L’adesione all’Associazione obbliga l’associato al pagamento del contributo annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari “familiari” ed i soci sostenitori effettuano il pagamento di una quota annuale pari rispettivamente alla metà ed al doppio di quella come sopra stabilita.

L’iscrizione effettuata dopo il sesto mese dell’anno solare comporta il pagamento di una quota proporzionale ai residui mesi dell’anno medesimo.

Agli associati sarà consegnata una tessera di riconoscimento con fotografia ed a rinnovo annuale.

La qualità di associato, che è intrasmissibile, si acquista con l’iscrizione e si perde con le dimissioni, per morte o per gravi motivi, come l’espulsione, che è adottata con provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo diventano di proprietà dell’Associazione.

Le entrate sono costituite:

a) -dalle quote associative;

b)-dagli interessi attivi;

c)-dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

ORGANI

Organi dell’Associazione sono:

1) – l’Assemblea;

2) – il Consiglio di Amministrazione;

3) – il Presidente del Consigli di Amministrazione;

4) – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto e deve essere convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità e l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Le convocazioni devono avvenire mediante avviso personale, da spedirsi, a mezzo posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea, e contenente l’ordine del giorno.

L’Assemblea provvede alla nomina del proprio Presidente e di un Segretario.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

L’Assemblea delibera:

sul bilancio consuntivo e preventivo;

sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

sulle nomine;

sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;

su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto di un minimo di tre membri ad un massimo di sette nominati dall’Assemblea.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio d’Amministrazione è presieduto dal Presidente il quale provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d’Amministrazione ha i seguenti compiti:

delibera a maggioranza assoluta sull’iscrizione degli associati, ovvero sull’espulsione di quelli di essi che si siano resi indegni di appartenere all’Associazione o che abbiano tenuto un comportamento meno che conforme alla normale correttezza nei confronti dell’Associazione o con gli altri associati;

previsto il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione da sottoporre all’Assemblea;

stabilisce l’ammontare dei contributi annui che i soci dovranno corrispondere all’Associazione;

decide sulle spese necessarie al funzionamento ed all’organizzazione dell’Associazione, ivi compresi i rimborsi di eventuali spese sostenute per ragioni sociali da membri dell’Associazione;

determina la quota che dovrà essere devoluta alle Sezioni Regionali ed Estere;

conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene opportuni e necessari oltre a quelli già al medesimo attribuiti dal presente statuto;

delibera sull’accettazione di lasciti e donazione da qualunque parte provengano.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione è il legale rappresentante dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea fra soci fondatori, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è preposto:

alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale;

all’emanazione dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d’Amministrazione;

al mantenimento dei rapporti con gli organi di Governo e le altre autorità ministeriali;

alla cura dei rapporti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci;

alla nomina degli avvocati e dei procuratori legali per la tutela degli interessi dell’Associazione conferendo le procure speciali e generali;

agli uffici dell’Associazione;

alla nomina del Presidente Onorario.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 11

COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione, redige la relazione ai bilanci annuali ed accerta la consistenza di cassa.

ARTICOLO 12

SEZIONE REGIONALE E ESTERE

Per una più diretta ed efficace realizzazione dei fini sociali possono essere costituite sezioni regionali ed estere.

Dette sezioni regionali ed estere sono istituite con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione che, per proposta dei soci ivi residenti, provvede alla nomina di un delegato responsabile della sezione stessa.

Il Consiglio d’Amministrazione delibera annualmente le somme da assegnare a ciascuna Sezione regionale ed estera, necessarie per l’attività delle Sezioni stesse. I delegati responsabili sono tenuti al rendiconto annuale.

ARTICOLO 13

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 14

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure. 

ARTICOLO 15

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.