ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione
denominata “Associazione Europea Operatori Polizia”, Onlus.
L’Associazione ha sede legale in
Ficarazzi (Acicastello), Via S. Gregorio 10
Potranno tuttavia essere istituite
sedi secondarie.
ARTICOLO 2
FINALITA’ E
SCOPI
L’Associazione è apolitica,
asindacale e non ha fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di
tutelare tutti gli operatori di Polizia, difendendone il carattere
professionale, i valori morali, sociali ed economici, promuovendo il loro
continuo rinnovamento tecnico ed operativo creando anche gruppi di volontariato,
protezione civile, soccorso sanitario, vigilanza ambientale, antincendio
boschivo ed un corpo di vigilanza ittica.
L’Associazione, che è democratica ed
indipendente si propone di stimolare nei propri aderenti lo spirito associativo,
lo scambio d’idee, d’esperienze e d’apporti culturali, di favorire tra loro il
confronto e di promuovere incontri e contatti con le organizzazioni politiche,
amministrative, sindacali e sociali per la realizzazione e l’affermazione di un
modello di principi unitari fra gli operatori di Polizia.
L’Associazione si propone, inoltre di
realizzare, nei limiti consentiti dalla legge iniziative a carattere sociale
intese a conseguire il miglioramento dello stato psicofisico e della qualità di
vita degli associati, anche tramite la promozione d’attività sportive e forme
cooperativistiche.
L’Associazione, ispirandosi a criteri
di concreta solidarietà, promuove interventi di sostegno alle famiglie degli
operatori defunti per motivi di servizio devolvendo, per le esigenze più
immediate, un contributo economico compatibile con la responsabilità
dell’Associazione stessa nonché interventi d’assistenza legale nei casi di
controversie con le Amministrazioni d’appartenenza.
L’Associazione si propone altresì di
editare e pubblicare riviste sociali raccogliere pubblicità per il mantenimento
delle stesse.
ARTICOLO 3
DURATA
L’Associazione è costituita a tempo
indeterminato.
ARTICOLO 4
SOCI
ADERENTI
I soci si distinguono in fondatori,
ordinari e sostenitori.
Sono soci fondatori gli intervenuti
all’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ordinari e sostenitori
tutti coloro la cui domanda d’ammissione sia accettata dal Consiglio
d’Amministrazione.
I soci ordinari si distinguono in
“operatori”, “familiari”, e “aggregati”.
Sono soci ordinari “operatori”: tutti
coloro che svolgono funzioni di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria o
Pubblica Sicurezza e, più precisamente, gli appartenenti alla Polizia di Stato,
all’arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria,
al Corpo Forestale, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale, alle
Guardie Giurate; tutti coloro in possesso della tessera di Polizia Stradale
rilasciate dalle competenti pubbliche amministrazioni; gli investigatori
privati, i vigili del fuoco e tutti
coloro che svolgono servizio di polizia militare con grado non inferiore a
quello di sergente.
Sono soci ordinari “familiari” i
coniugi e i figli dei Soci fondatori ed ordinari operatori.
Sono soci ordinari “aggregati “ gli
ex operatori di polizia, intesi nei termini di cui al precedente 5° comma.
Sono soci sostenitori le persone che,
non avendo precedenti penali, simpatizzano per gli operatori di polizia.
L’adesione all’Associazione obbliga
l’associato al pagamento del contributo annuale nella misura stabilita, di anno
in anno, dal consiglio di Amministrazione.
I soci ordinari “familiari” ed i soci
sostenitori effettuano il pagamento di una quota annuale pari rispettivamente
alla metà ed al doppio di quella come sopra stabilita.
L’iscrizione effettuata dopo il sesto
mese dell’anno solare comporta il pagamento di una quota proporzionale ai
residui mesi dell’anno medesimo.
Agli associati sarà consegnata una
tessera di riconoscimento con fotografia ed a rinnovo annuale.
La qualità di associato, che è
intrasmissibile, si acquista con l’iscrizione e si perde con le dimissioni, per
morte o per gravi motivi, come l’espulsione, che è adottata con provvedimento
emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del
Consiglio medesimo.
ARTICOLO 5
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo diventano di
proprietà dell’Associazione.
Le entrate sono costituite:
a) -dalle quote associative;
b)-dagli interessi attivi;
c)-dalle somme incassate per atti di
liberalità e per qualsiasi altro titolo.
ARTICOLO 6
ESERCIZIO
FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si chiude al
31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 7
ORGANI
Organi dell’Associazione sono:
1) – l’Assemblea;
2) – il Consiglio di Amministrazione;
3) – il Presidente del Consigli di
Amministrazione;
4) – Il Collegio dei Revisori dei
Conti.
ARTICOLO 8
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli
associati aventi diritto di voto e deve essere convocata dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Presidente
medesimo ne ravvisi la necessità e l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta
motivata da almeno un terzo degli associati.
Le convocazioni devono avvenire
mediante avviso personale, da spedirsi, a mezzo posta, almeno dieci giorni prima
della data fissata per l’assemblea, e contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea provvede alla nomina del
proprio Presidente e di un Segretario.
Gli associati possono farsi
rappresentare da altri soci mediante delega scritta anche in calce all’avviso di
convocazione.
L’Assemblea delibera:
sul bilancio consuntivo e preventivo;
sugli indirizzi e direttive generali
dell’Associazione;
sulle nomine;
sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello Statuto;
su tutto quanto altro ad essa
demandato per legge o per Statuto.
Le assemblee sono validamente
costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice
Civile.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio d’Amministrazione composto di un minimo di tre membri ad un massimo di
sette nominati dall’Assemblea.
I membri durano in carica cinque anni
e sono rieleggibili.
Il consiglio d’Amministrazione è
presieduto dal Presidente il quale provvede a convocarlo ogni qualvolta lo
ritenga necessario. Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In
caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio d’Amministrazione ha i
seguenti compiti:
delibera a maggioranza assoluta
sull’iscrizione degli associati, ovvero sull’espulsione di quelli di essi che si
siano resi indegni di appartenere all’Associazione o che abbiano tenuto un
comportamento meno che conforme alla normale correttezza nei confronti
dell’Associazione o con gli altri associati;
previsto il bilancio consuntivo e
preventivo e la relazione da sottoporre all’Assemblea;
stabilisce l’ammontare dei contributi
annui che i soci dovranno corrispondere all’Associazione;
decide sulle spese necessarie al
funzionamento ed all’organizzazione dell’Associazione, ivi compresi i rimborsi
di eventuali spese sostenute per ragioni sociali da membri dell’Associazione;
determina la quota che dovrà essere
devoluta alle Sezioni Regionali ed Estere;
conferisce al Presidente tutti i
poteri e le facoltà che ritiene opportuni e necessari oltre a quelli già al
medesimo attribuiti dal presente statuto;
delibera sull’accettazione di lasciti
e donazione da qualunque parte provengano.
ARTICOLO 10
PRESIDENTE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione è il legale rappresentante dell’Associazione, è eletto
dall’Assemblea fra soci fondatori, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è preposto:
alla convocazione dell’Assemblea e
del Consiglio d’Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale;
all’emanazione dei provvedimenti
disciplinari deliberati dal Consiglio d’Amministrazione;
al mantenimento dei rapporti con gli
organi di Governo e le altre autorità ministeriali;
alla cura dei rapporti con le
organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci;
alla nomina degli avvocati e dei
procuratori legali per la tutela degli interessi dell’Associazione conferendo le
procure speciali e generali;
agli uffici dell’Associazione;
alla nomina del Presidente Onorario.
In caso di sua assenza o impedimento
è sostituito dal Consigliere più anziano.
ARTICOLO 11
COLLEGGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Associazione è
controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e di
due supplenti, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio
esercita il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione, redige la
relazione ai bilanci annuali ed accerta la consistenza di cassa.
ARTICOLO 12
SEZIONE
REGIONALE E ESTERE
Per una più diretta ed efficace
realizzazione dei fini sociali possono essere costituite sezioni regionali ed
estere.
Dette sezioni regionali ed estere
sono istituite con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione
che, per proposta dei soci ivi residenti, provvede alla nomina di un delegato
responsabile della sezione stessa.
Il Consiglio d’Amministrazione
delibera annualmente le somme da assegnare a ciascuna Sezione regionale ed
estera, necessarie per l’attività delle Sezioni stesse. I delegati responsabili
sono tenuti al rendiconto annuale.
ARTICOLO 13
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ARTICOLO 14
CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra
gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da
nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedure.
ARTICOLO 15
Per quanto non previsto nel presente
statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.
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